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Unico Club ufficialmente riconosciuto dall'E.N.C.I. per la tutela della razza "Magyar Vizsla a Pelo Corto e a Pelo Duro" in Italia

Statuto

PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’E.N.C.I.
Art. 1 – E’ costituita con sede a Reggoi Emilia in Via Samoggia n° 67 l’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano la quale è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) di cui osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.
L’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione,  l’incremento e l’utilizzo della razza Magyar Vizsla, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unicamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
a)      Propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani della razza Magyar Vizsla ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b)      Organizza manifestazioni, direttamente ok in collaborazione con l’ENCI, con le Associazioni cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti od associazioni specializzate, anch’essi  interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite;
c)       Favorisce attraverso la pubblicazione di studi ed articoli sulle riviste specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessano alle razze relativamente agli aspetti zootecnici e venatori, all’allevamento ed all’utilizzazione dei cani della razza Magyar Vizsla.
Art. 3 – L’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario Straordinario ad acta, nonché adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel regolamento di attuazione del medesimo.
L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
a)      Di dare risultato, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
b)      Di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dalla Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottemperare la ratifica dall’ENCI.
Art. 4 – Possono essere soci dall’Assoc. Magyar Vizsla Club Italiano tutti i cittadini Italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento ed alla valorizzazione dei cani di razza Magyar Vizsla la cui domanda di associazione, presentata nei  modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Art. 5 – I soci dell’Assoc. Magyar Vizsla Club Italiano si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti ed i loro doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza dalla loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemenze nel campo della cinoflia.
Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’associazione stabilità, nei limiti della necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’associazione ed i propri soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Art. 6 – La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo; attraverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente della Associazione, che ha cura di portare la questione alla attenzione della prima assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, posso essere istruite e valutate solamente dal nuovo Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 7 – 1. L’Assemblea Generale dei soci stabilisce, con propria deliberazione, la misura delle quote annuali dovute dai soci all’associazione.
                2. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.
Art. 8 – La iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 Ottobre.
Art. 9 – La qualità di socio si perde:
a)      Per dimissioni presentate nei modi previsti dall’Art. 8;
b)      Per morosità, quando il socio non provvede al pagamento della propria quota annuale associativa entro il primo semestre;
c)       Per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 10 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Tutti i soci maggiorenni dell’associazione specializzata, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso e regolarmente iscritti dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa
ORGANI SOCIALI
Art. 11 – Sono organi della associazione:
a)      L’Assemblea dei Soci;
b)      Il Consiglio composto dai Consiglieri eletti e da un Consigliere eletto dall’ENCI;
c)       Il Presidente;
d)      Il Collegio dei Probiviri;
e)      Il Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti;
f)       Il Comitato Tecnico.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 12 – L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal socio a cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe a un altro.
Art. 13 – L’assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla; esso dovrà prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procede ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 14 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati, la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulta presente di persona o per delga, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un ora da quella indicata dall’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare, prendere la parola, senza però diritto di voto.
Art. 15 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a)      Sul programma generale dell’Associazione;
b)      Sulla elezione delle cariche sociali;
c)       Sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d)      Sulle modifiche dello Statuto;
e)      Sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’articolo 4;
f)       Su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 – Il Consiglio è composto di 7 (sette) consiglieri di cui 6 (sei) eletti dall’assemblea generale fra i soci ed 1 (uno) designato dall’ENCI.
Il consigliere eletto dall’ENCI rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale ENCI.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri. Questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri cosi eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto , alla convocazione dell’Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.
Art.17 – Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.
Art. 18 – Il Consiglio provvede altresi alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti dell’associazione, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed  i Vice Presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Art.19 – Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ogni riunione. Il consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, o qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
Art. 20 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statuarie ed alla disciplina sociale. In casi di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti.  In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere, purchè socio.
Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 21 – Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a)      Dai beni mobili ed immobili;
b)      Dalle somme accantonate;
c)       Da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a)      Dalle quote annuali versate dai soci;
b)      Dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c)       Dalle attività di gestione;
d)      Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.
Art. 22 – 1. – L’esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI.
                2. – Gli utili o gli avanzi di gestione, cosi come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statuaria non potranno in alcun modo essere distribuiti che indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o di distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 23 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
SCIOGLIMENTO
Art.23 bis – La stessa assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.
IL COMITATO TECNICO
Art.24 – E’ costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.
I tre membri saranno scelti tra i soci dell’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano; è però desiderabile che non più di uno dei tre sia membro del Consiglio Direttivo, al fine di consentire una o più autonoma attività nei confronti del Consiglio stesso.
Art. 25 – Il Comitato Tecnico avrà la funzione consultiva di studiare argomenti zootecnici e tecnico-organizzativi inerenti le razze e di riferire gli esiti dei propri studi al Consiglio Direttivo. Gli specifici argomenti ai quali il Comitato Tecnico dedicherà la sua attività potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo od autonomamente identificati dal Comitato stesso.
SEZIONE
Art. 26  - Il Consiglio può anche riconoscere sezioni periferiche (delegazioni) allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell’associazione ed alla valorizzazione delle razze. In tal caso il Consiglio potrà dettare le condizioni che riterrà opportune nell’interesse unitario dell’associazione.
NORME DISCIPLINARI
Art. 27 – Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all’associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI ed il relativo regolamento di attuazione, tutti i Regolamenti dell’ENCI, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano, nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell’ENCI ed alle disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio del sodalizio.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione Disciplina di prima istanza dell’ENCI, nelle ipotesi previste dal regolamento attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano sono appellabili davanti la Commissione Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo Raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale.
Il socio che trasgredisca ai tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’associazione è possibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti, in carica per tre anni solari, eletti dall’Assemblea Generale dei soci, fra i soci che non ricoprano già la carica di Consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo avere contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo avere sentito il Presidente dell’associazione.
In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei soci, la quale si pronuncerà in via definitiva.
I provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio socio che sia iscritto all’associazione, saranno adottati anche da questa.
L’Associazione Magyar Vizsla Club Italiano ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei proprio soci dalla Commissione di Disciplina di prima e seconda istanza dall’ENCI.
ORGANO UFFICIALE DI STAMPA
Art. 28 – L’organo ufficiale di stampa dell’associazione è la stessa pubblicazione che gia funge da organo ufficiale dell’ENCI. Su tale pubblicazione, o su edite dall’ENCI, l’associazione potrà dare corso alal stampa di un proprio notiziario periodico (annuario) che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori della razza Magyar Vizsla e di interesse particolare per il socio.
Art. 29 – Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
Le modifiche allo Statuto dell’associazione, prima di essere presentate all’assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottemperare la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’ente stesso.
VARIE
Art. 30 – Tutte le cariche in seno all’associazione sono gratuite.
Art. 31 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

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